diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8048 del 03/09/1996 (Rv. 499457 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE | Azioni - Trasferimento - Assoggettamento all'autorizzazione del consiglio di amministrazione - Clausola di mero gradimento - Inefficacia relativa - Sussistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499457-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE

L'art. 22 della legge n. 281 del 1985 - norma applicabile anche alle società costituite ed in vita al momento della sua entrata in vigore - nel definire "inefficaci" le clausole di mero gradimento contenute negli statuti delle società azionarie (ossia quelle clausole che rimettono al giudizio discrezionale del consiglio di amministrazione, o, in via di reclamo, dell'assemblea delle società per azioni il potere del tutto discrezionale di autorizzare o meno l'alienazione delle azioni e dei diritti di opzione del socio, senza in alcun modo vincolare l'esercizio di tale potere né a criteri predeterminati né ad un connesso obbligo di motivazione) non intende sanzionare tali clausole di una inefficacia relativa, bensì di una vera e propria nullità, attesa la loro radicale ed assoluta inidoneità a produrre effetti, anche sotto il profilo del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, e 1346 cod. civ., trattandosi di pattuizioni negoziali intrinsecamente incapaci di realizzare lo scopo cui esse sono dirette e dunque, aventi oggetto impossibile.

Riferimenti normativi: Legge 04/06/1985 num. 281 art. 22, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1436, Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)