Sez. 6, Sentenza n. 11400 del 12/02/2015 Ud. (dep. 18/03/2015) Rv. 262783 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE | Provvedimenti del giudice in ordine alla prova - Mancata comparizione di un consulente tecnico precedentemente ammesso - Revoca dell'ordinanza ammissiva - Nullità - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IN GENERE
Integra una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la revoca di un consulente tecnico precedentemente ammesso ma non citato, nè comparso all'udienza dibattimentale fissata per il suo esame in ragione dell'omesso deposito della relazione scritta da parte del perito nominato dal giudice. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, in quanto la parte che aveva chiesto l'ammissione del consulente non aveva formulato alcuna eccezione nell'udienza in cui era stata pronunciata l'ordinanza di revoca, né in quella successiva, dedicata all'esame del perito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)