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Sez. 5 - , Sentenza n. 20502 del 14/01/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) Rv. 275529 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Omessa citazione dei testimoni ammessi - Conseguenze - Decadenza dalla prova testimoniale – Ragioni – Revoca dell’ordinanza ammissiva della prova - Legittimità.
Stato
decisa il 2019-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275529-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI

In tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti e ha pertanto natura perentoria, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei predetti testi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)