Sez. 6, Sentenza n. 2324 del 07/01/2015 Ud. (dep. 19/01/2015) Rv. 261922 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Provvedimento di autorizzazione alla citazione - Mancata indicazione della data dell'udienza - Omessa citazione - Conseguenze.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice, per l'udienza fissata la loro escussione, comporta la decadenza della parte dalla prova; ne deriva che è legittimo il provvedimento di revoca dell'ammissione dei testi non citati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)