Sez. 2, Sentenza n. 14439 del 27/02/2013 Ud. (dep. 27/03/2013) Rv. 255548 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Omessa citazione - Conseguenze - Decadenza.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
Il termine stabilito dal giudice del dibattimento per la citazione dei testimoni (nonché di periti e consulenti tecnici e dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen.) è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore), ed ha, pertanto, natura perentoria; ne consegue che la parte, ove non effettui la citazione dei testimoni dei quali intende chiedere l'ammissione entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)