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Sez. 3, Sentenza n. 40269 del 26/11/2002 Ud. (dep. 28/11/2002) Rv. 222703 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Autorizzazione paesaggistica - Intervenuta dopo l'esecuzione dei lavori - Reato di cui al D.L.vo n. 490 del 1999 - Estinzione - Esclusione - Effetti sulla remissione in pristino.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222703-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio della autorizzazione paesaggistica dopo l'esecuzione di lavori in zona vincolata in difetto della predetta autorizzazione non produce l'estinzione del reato previsto dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, ma ha il solo effetto di escludere l'esecuzione della remissione in pristino, atteso che il rilascio dell'autorizzazione dimostra la compatibilità dei lavori con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dai lavori stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)