Sez. 3, Sentenza n. 24410 del 09/02/2016 Ud. (dep. 13/06/2016) Rv. 267192 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Autorizzazione paesaggistica - Rilascio postumo - Reato paesaggistico - Estinzione - Esclusione - Effetti sulla remissione in pristino - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di protezione delle bellezze naturali, il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nonché il parere favorevole espresso in sede di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non estinguono il reato previsto dall'art. 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004 ma inibiscono la demolizione o la remissione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che tali provvedimenti comportano una qualificata ricognizione dell'assenza di conseguenze dannose o pericolose per l'ambiente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2001 num. 42 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)