Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 24/03/2000 (Rv. 535030 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Reclami avverso i decreti del giudice delegato in materia di vendita fallimentare - Principio del contraddittorio - Osservanza - Necessità - Reclamo avverso il provvedimento di sospensione della vendita - Mancato rispetto di detto principio - Conseguenze - Nullità del procedimento di reclamo e del conseguente decreto - Natura decisoria di detto decreto - Rilevabilità della violazione per mezzo del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Aventi titolo alla partecipazione al contraddittorio - Reclamante, curatore ed altri soggetti risultanti destinatari degli effetti della decisione - Offerente poi astenutosi dal partecipare alla vendita senza incanto con le modalità previste dalla legge - Qualità di parte - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
In sede di reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato in materia di vendita di beni acquisiti all'attivo fallimentare, deve osservarsi a pena di nullità - deducibile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., configurandosi il relativo decreto del Tribunale come provvedimento di natura decisoria e di carattere definitivo - il principio del contraddittorio, con conseguente necessità di convocazione, in camera di consiglio, del reclamante, del curatore e dei soggetti che, in relazione allo specifico oggetto del reclamo, risultino destinatari degli effetti della decisione. Nel novero di tali soggetti non rientra, nel caso in cui si verta, come nella specie, in tema di sospensione della vendita disposta a norma dell'art. 108 legge fall., chi, dopo aver presentato un'offerta, non abbia acquisito la qualità di parte nel subprocedimento di vendita senza incanto, disposta dal giudice delegato a seguito di questa e di altre offerte, per essersi volontariamente astenuto, pur avendone avuto notizia, dal partecipare alla vendita stessa nei modi di cui agli artt. 571 e seguenti cod. proc. civ. Costui, infatti, non può che essere riconosciuto titolare di un interesse di mero fatto in ordine al procedimento di cui si tratta, giuridicamente non differenziato, né qualificato, rispetto all'interesse di cui è portatore qualsiasi altro soggetto che, rimasto estraneo allo svolgimento di una prima fase dell'attività processuale di liquidazione, ritenga conveniente, in esito agli sviluppi di esso, inserirsi nelle eventuali, successive fasi in cui tale attività abbia ad articolarsi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)