Sez. 1, Sentenza n. 8057 del 04/06/2002 (Rv. 554851 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Beni espropriati non utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica - Retrocessione parziale - Impossibilità derivante dall'assoggettamento dei beni relitti ad una nuova ed autonoma espropriazione - Conseguenze - Conversione del diritto alla retrocessione in quello all'indennità di espropriazione corrisposta al primo espropriante - Sussistenza - Detrazione, da detto importo, del prezzo da pagare per la retrocessione, ove possibile - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
Quando i beni relitti, non utilizzati nella realizzazione dell'opera per la quale sono stati espropriati, abbiano formato oggetto di una successiva espropriazione per una diversa opera pubblica, il diritto alla retrocessione si estingue e il proprietario originario può pretendere dal primo espropriante solo il pagamento dell'indennità di espropriazione da lui ricevuta, previo versamento del prezzo che sarebbe stato tenuto a corrispondere nel caso in cui la retrocessione fosse stata possibile.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)