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Sez. 2, Sentenza n. 469 del 14/01/2016 (Rv. 638216 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Recedibilità "ad nutum" - Derogabilità - Apposizione convenzionale di un termine di durata al contratto - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638216-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

In tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facolta di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, visto il carattere altamente fiduciario di un incarico conferito ad un medico ed avente ad oggetto anamnesi, diagnosi, informazione, consulenza ed assistenza per la cura di una malattia rara, aveva escluso che la clausola di durata biennale del contratto potesse univocamente intendersi quale rinuncia del paziente alla facoltà di recesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)