Sez. 1, Sentenza n. 19872 del 04/05/2005 Cc. (dep. 25/05/2005) Rv. 233266 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza del riesame con partecipazione a distanza in videoconferenza dell'indagato - Avviso al difensore - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità di ordine generale ma di tipo intermedio - Tempestività dell'eccezione - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema partecipazione a distanza nel procedimento di riesame delle misure cautelari nei confronti di un imputato, detenuto in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice, l'omessa notifica al difensore dell'avviso circa le speciali modalità di svolgimento dell'udienza in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 45 bis disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale e di tipo intermedio che, se tempestivamente eccepita con il primo atto successivo alla deliberazione, rende nulla l'udienza e tutti gli atti successivi compresa l'ordinanza "de libertate", in quanto al difensore dell'indagato deve essere garantita la facoltà di essere presente, in alternativa, nel luogo in cui ha sede il tribunale, o in quello dove si trova l'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)