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Sez. 3, Sentenza n. 5007 del 05/06/1997 (Rv. 504950 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Inesigibilità del credito al momento dell'emissione del decreto - Opposizione - Accoglimento - Conseguenze - Atti esecutivi eventualmente compiuti - Invalidità - Ipoteca iscritta in base al decreto - Ordine di cancellazione - Necessità - Sopravvenuta esigibilità del credito nel corso dell'opposizione - Accoglimento della domanda - Irrilevanza - Norma dell'art. 653 cod.proc.civ. circa la (limitata) conservazione degli effetti in caso di accoglimento parziale dell'opposizione - Estensione - Possibilità - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
Stato
decisa il 1997-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504950-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilità del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ.(con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l'opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)