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Sez. 1, Sentenza n. 4125 del 02/05/1987 (Rv. 452899 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA CARENZA DI UNA CONDIZIONE DI ESIGIBILITÀ DEL CREDITO - REVOCA DEL DECRETO - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTI IN TEMA DI INTERESSI E DI SPESE GIUDIZIALI - PRONUNCIA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452899-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA CARENZA DI UNA CONDIZIONE DI ESIGIBILITÀ DEL CREDITO - REVOCA DEL DECRETO - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTI IN TEMA DI INTERESSI E DI SPESE GIUDIZIALI - PRONUNCIA DI CONDANNA DEL DEBITORE AL PAGAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora in Sede d'opposizione a decreto ingiuntivo risulti la dedotta carenza di una condizione di esigibilità del credito, al momento dell'emanazione del provvedimento monitorio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con i conseguenziali riflessi in tema di interessi e spese del procedimento d'ingiunzione, salva restando la possibilità della pronuncia di condanna del debitore al pagamento, per effetto dell'eventuale sopravvenienza di quella condizione nel corso del giudizio d'opposizione. (V 184/80, mass n 403577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)