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Sez. L, Sentenza n. 4393 del 26/02/2007 (Rv. 596113 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Eccezione di inammissibilità - Successiva alla decisione sulla questione di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad eccezione di acquiescenza tacita.
Stato
decisa il 2007-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596113-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, l'esame di una eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo pregiudiziale alla questione di giurisdizione, è precluso dalla sentenza delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, atteso che detta pronuncia viene resa sul processo nella sua individualità e concretezza, su un ricorso giudicato ammissibile.(Nella specie, relativa ad eccezione di decadenza dal potere di impugnare per acquiescenza del ricorrente, la S.C. ha comunque rilevato che gli atti asseritamente incompatibili con l'impugnazione non integravano acquiescenza tacita, perché atti di esecuzione di una sentenza immediatamente esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)