Sez. 3, Sentenza n. 6408 del 28/11/1988 (Rv. 460739 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONI IN REGIME VINCOLISTICO - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ED ALLE RIPARAZIONI - SOSPENSIONE - OPERE NECESSARIE ED IMPROROGABILI PER LA CONSERVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA - POTERI DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONI IN REGIME VINCOLISTICO - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ED ALLE RIPARAZIONI - SOSPENSIONE - OPERE NECESSARIE ED IMPROROGABILI PER LA CONSERVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA - POTERI DEL CONDUTTORE.*
Nei contratti di locazione soggetti al regime della proroga legale, malgrado la sospensione delle obbligazioni a carico del locatore per la manutenzione ordinaria della cosa locata ai sensi degli artt. 1575 n. 2, 1576 e 1577 cod. civ., le relative spese - e, quindi, la manutenzione ordinaria - restano sempre a carico del locatore medesimo, atteso che il conduttore, ove esegua, previa autorizzazione del pretore, le opere necessarie ed improrogabili di riparazione, ha diritto, a norma dell'art. 41 della legge n. 253 del 1950, a rivalersi mediante trattenuta sul canone. (V 3874/83, mass n 428801; (V 4775/82, mass n 422752).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 n. 2, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)