diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3874 del 06/06/1983 (Rv. 428801 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONI IN REGIME VINCOLISTICO - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ED ALLE RIPARAZIONI - SOSPENSIONE - OPERE NECESSARIE ED IMPROROGABILI PER LA CONSERVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA - POTERI DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428801-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - LOCAZIONI IN REGIME VINCOLISTICO - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ED ALLE RIPARAZIONI - SOSPENSIONE - OPERE NECESSARIE ED IMPROROGABILI PER LA CONSERVAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELLA COSA - POTERI DEL CONDUTTORE.*

Nei contratti di locazione soggetti al regime di proroga legale, seppure rimangono sospese le obbligazioni del locatore concernenti la manutenzione e la riparazione della cosa locata, previste dal codice civile (art. 1575 n. 2, 1576 e 1577), tuttavia, qualora si tratti di opere necessarie e improrogabili per conservare allo immobile la sua destinazione (nella specie, lavori di riparazione ed adeguamento dell'impianto elettrico per consentire l'uso degli elettrodomestici), l'art. 41 della legge n. 253 del 1950 consente al conduttore di eseguire direttamente e previa autorizzazione del pretore i lavori stessi, accollandone al locatore la spesa da lui anticipata e da recuperare mediante trattenuta sul canone. (V 2856/80, mass n 406605; (V 192/77, mass n 383710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 com. 2, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)