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Sez. L, Sentenza n. 6459 del 09/05/2001 (Rv. 546530 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989 - Minimale retributivo ai fini contributivi - Determinazione con riferimento ai rapporti a tempo parziale - Retribuzione oraria - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546530-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria relativi a rapporti di lavoro a tempo parziale, la disposizione dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), nella parte in cui impone di far riferimento alla contrattazione collettiva per l'individuazione del limite minimo di retribuzione imponibile da assumere come base per il calcolo della contribuzione, deve essere interpretata nel senso che, qualora la contrattazione collettiva di riferimento stabilisca l'importo della retribuzione spettante ai lavoratori in termini di retribuzione oraria, la contribuzione deve essere ragguagliata - per le fattispecie cui non è applicabile l'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 (convertito nella legge n. 341 del 1995) - al suddetto importo retributivo (commisurato all'ora di lavoro) e non alla retribuzione corrispondente all'intera durata dell'orario settimanale.(Nella specie la S.C., nell'affermare il suddetto principio, ha sottolineato la estraneità al "thema decidendum" della questione relativa all'applicabilità alla fattispecie "de qua" della normativa in tema di obbligo di contribuzione nel contratto di lavoro a tempo parziale validamente stipulato, di cui all'art. 5, comma quinto, del D.L. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)