Sez. 6 - , Sentenza n. 1647 del 12/11/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) Rv. 278100 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Precedente condanna a pena sospesa – Reiterabilità del beneficio in presenza di nuova condanna – Limiti – Sopravvenienza di condanne intermedie – Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta. (Conf.: Sez. 4, n. 8833 del 1994, Rv. 200128 e Sez. 6, n. 8167 del 1996, Rv. 205558).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)