Sez. 1, Sentenza n. 30729 del 20/06/2013 Ud. (dep. 17/07/2013) Rv. 256206 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Precedente condanna a pena non sospesa - Nuova condanna - Divieto di concessione del beneficio - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La presenza di una precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)