Sez. U, Sentenza n. 816 del 18/03/1972 (Rv. 356993 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - LIMITI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO CHE SI ASSUMA LESIVO DI UN INTERESSE LEGITTIMO - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - LIMITI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO CHE SI ASSUMA LESIVO DI UN INTERESSE LEGITTIMO - INAMMISSIBILITA.*
La norma dell'art 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo deve essere intesa nella sua necessaria correlazione con le altre norme contenute nell'art 2 della stessa legge e nell'art 26 del testo unico delle leggi sul consiglio di stato e consacrate negli articoli 102, 103 e 113 della Costituzione, per cui il potere di disapplicazione degli Atti amministrativi illegittimi spetta al giudice ordinario nelle materie devolute alla sua giurisdizione, cioe nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo. Non e, pertanto, consentito al giudice ordinario di giudicare della legittimita di un atto amministrativo che si assuma lesivo di un interesse legittimo (nella specie: atto di imposizione di vincolo archeologico che ha determinato l'affievolimento dei diritti dei proprietari), ancorche da tale atto derivino, mediante, conseguenze pregiudizievoli di un diritto soggettivo (indennita dovuta al proprietario per la sopravvenuta espropriazione dell'immobile assoggettato a vincolo). (V 924'70, mass n 346354).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Costituzione art. 103, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)