Sez. U, Sentenza n. 924 del 06/04/1970 (Rv. 346354 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - CONDIZIONI - LIMITI - SINDACATO DI MERITO SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO - CONDIZIONI - LIMITI - SINDACATO DI MERITO SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELLA PA - ESCLUSIONE.*
La disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario e possibile o nelle controversie fra privati che si esauriscono nell'ambito dei diritti soggettivi, nelle quali il provvedimento amministrativo viene invocato solo come presupposto per la qualificazione della fattispecie dedotta in giudizio ed e esaminato dal giudice ordinario solo incidentalmente oppure in controversie fra privato e pa nelle quali l'atto, investito direttamente e specificamente, non ha avuto alcun effetto sulla situazione di diritto soggettivo, o per l'inesistenza del potere della pa, o per l'inesistenza del provvedimento per difetto di validita formale o per la Mancanza dei presupposti richiesti dalla norma ed obiettivamente identificati per essere legislativamente descritti e indicati, e sottratti quindi ad ogni apprezzamento discrezionale, senza che il giudice ordinario debba sindacare le valutazioni e gli apprezzamenti del pubblico interesse, effettuati dall' amministrazione. Il giudice ordinario non puo invece disapplicare l'atto amministrativo quando, a tal fine, il suo Sindacato debba necessariamente effettuarsi sull'uso del potere discrezionale, con apprezzamenti di merito a lui non consentiti dal vigente ordinamento, che li riserva alla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo, che e il giudice degli interessi. (V 3035-69, massima n 342943 3047-68, massima n 335904 1670-68, massima n 333475).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)