Sez. U, Sentenza n. 12104 del 23/11/1995 (Rv. 494766 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Limiti - Materie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
La possibilità di disapplicare un atto amministrativo illegittimo (che può anche essere un atto di controllo negativo), spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, all. E), della legge 20 marzo 1865 n. sull'abolizione del contenzioso amministrativo, unicamente nelle materie devolute alla sua giurisdizione, e cioè nelle materie nelle quali si faccia questione di un diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)