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Sez. 3, Sentenza n. 33286 del 21/04/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232177 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Aree situate nella regione Sicilia - Operatività del divieto di caccia - Perimetrazione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232177-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di aree protette, ai fini della efficacia e della operatività della istituzione di una riserva naturale o di un'oasi di protezione e rifugio della fauna nella Regione Sicilia, con la conseguente sua sottrazione all'esercizio venatorio, non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessaria la delimitazione della zona con le previste tabellazioni, atteso che ai sensi dell'art. 21 della legge Regione Sicilia 1° settembre 1997 n. 33 la individuazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio è condizionata, diversamente da quanto previsto in via generale dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, dalla effettiva perimetrazione. (Fattispecie relativa all'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Bosco di San Pietro, istituito come riserva naturale regionale con d. ass. reg. 23 marzo 1999).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/09/1997 num. 33 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)