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Sez. L, Sentenza n. 4007 del 24/04/1987 (Rv. 452810 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE - CONFUTAZIONE DELLE CONTRARIE AFFERMAZIONI DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI INVALIDO CIVILE EX LEGGE N. 118 DEL 1971.*
Stato
decisa il 1987-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452810-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE - CONFUTAZIONE DELLE CONTRARIE AFFERMAZIONI DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DI INVALIDO CIVILE EX LEGGE N. 118 DEL 1971.*

Il giudice, che aderisca al parere del proprio consulente, ha il dovere di confutare le contrarie affermazioni delle parti soltanto quando tali affermazioni contengano critiche specifiche, circostanziate e tali da poter condurre ad una decisione diversa. (nella specie, concernente il riconoscimento della qualità di invalido civile ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, l'impugnata sentenza confermata dalla suprema Corte aveva considerato generiche le censure mosse contro il parere del consulente tecnico d'ufficio, secondo il quale gli esiti poliomielitici riscontrati non equivalevano, né sul piano anatomico né su quello funzionale, alla totale perdita dell'arto inferiore prevista dalla tabella del d.m. 25 luglio 1980, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1980 n. 18). (V 1628/83, mass n 426467; (V 2491/82, mass n 420362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)