Sez. 2, Sentenza n. 2491 del 22/04/1982 (Rv. 420362 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - D'UFFICIO - CRITICHE SPECIFICHE E CIRCOSTANZIATE MOSSE DALLE PARTI - ADESIONE DEL GIUDICE AL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO A DETTE CRITICHE - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA - D'UFFICIO - CRITICHE SPECIFICHE E CIRCOSTANZIATE MOSSE DALLE PARTI - ADESIONE DEL GIUDICE AL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO A DETTE CRITICHE - NECESSITÀ.*
Qualora le critiche mosse all'opera del consulente tecnico d'ufficio siano specifiche, circostanziate e tali da poter condurre, ove se ne accerti il fondamento, ad una decisione diversa da quella adottata in sentenza, il giudice del merito non adempie all'Obbligo della motivazione se trascuri di esaminare dette critiche, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente medesimo. (V 442/82, mass n 418141; (V 305/82, mass n 418001; (V 5447/81, mass n 416162; (Conf 6718/81, mass n 417599).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)