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Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 04/03/1983 (Rv. 426467 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SOLO IN PRESENZA DI CENSURE SPECIFICHE E CIRCOSTANZIATE.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426467-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SOLO IN PRESENZA DI CENSURE SPECIFICHE E CIRCOSTANZIATE.*

Il giudice, qualora ritenga di aderire al parere del consulente tecnico di ufficio, è tenuto a spiegare in maniera corretta ed esauriente i motivi delle sue conformi conclusioni soltanto nel caso in cui le affermazioni contenute nell'elaborato peritale siano oggetto, nella impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica. (Conf 5447/81, mass n 416162; (Conf 5446/81, mass n 416155).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)