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Sez. 2, Sentenza n. 7150 del 23/06/1995 (Rv. 493064 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Accoglimento da parte del giudice di merito - Contrarie argomentazioni delle parti - Obbligo di confutazione del giudice - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493064-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Il giudice del merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'uffici, non è tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti. Quando, però, le critiche mosse alla consulenza sono tali che, se fondate, condurrebbero a soluzione diversa da quella proposta, il medesimo giudice non adempie all'obbligo della motivazione se, per confutarle, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)