Sez. 1, Sentenza n. 4560 del 07/05/1999 (Rv. 526099 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società - Trasferimento della sede legale - Carattere fittizio - Fattispecie - Conseguenze - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuova sul piano organizzativo i suoi affari e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale ovvero della diversa ubicazione di tutte le attività direzionali dell'impresa o della loro parte più significativa, restando irrilevanti in ogni caso i trasferimenti della sede legale non accompagnati dal reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa o contestuali alla effettiva cessazione dell'attività dell'impresa stessa. Alla stregua di tale principio, la Suprema Corte, nel regolare un conflitto di competenza negativo fra due tribunali fallimentari, ha ritenuto di desumere il carattere meramente formale e fittizio e, dunque, l'irrilevanza ai fini della competenza (facendone discendere la dichiarazione della competenza del tribunale del luogo della vecchia sede), del trasferimento della sede legale di una società, sulla base della complessiva valutazione delle seguenti circostanze: a) inerenza delle istanze di fallimento presentate avanti ai due diversi tribunali (quello della sede originaria e quello della sede formalmente trasferita) a crediti tutti scaduti prima del momento del trasferimento stesso; b) notevole consistenza dei crediti; c) collocazione della nuova sede presso altra società ed inesistenza in essa di alcun bene (come da pignoramenti negativi), nonché dello svolgimento di alcuna attività direzionale; d) coincidenza del trasferimento stesso con la cessazione dell'attività d'impresa, non seguita da alcuna ripresa di funzionalità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)