Sez. 1, Ordinanza n. 18535 del 14/09/2004 (Rv. 577096 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede dell'impresa - Rilevanza - Concetto di sede - Centro direttivo ed amministrativo dell'impresa - Non coincidenza con l'ubicazione dello stabilimento produttivo - Irrilevanza - Società posta in liquidazione - Competenza territoriale del tribunale fallimentare - Sede delle attività liquidatorie - Rilevanza - Non coincidenza con la sede legale della società - Ininfluenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
La sede dell'impresa, ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiararne il fallimento ex art.9 della legge fallimentare, si identifica con il luogo (coincidente, fino a prova contraria, con la sede legale) in cui si trova il centro direttivo e amministrativo dell'impresa stessa, che può anche non coincidere con quello ove è ubicato lo stabilimento. Quando, poi, la società sia stata posta in liquidazione, la competenza per territorio spetta al tribunale del luogo ove si svolge l'attività liquidatoria, anche se non coincidente con quello della sede legale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)