Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 07/10/1981 (Rv. 416021 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE - CARATTERE FACOLTATIVO - DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DAL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELLA CONTROVERSIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - INFLUENZA SU DETTO CARATTERE - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE - CARATTERE FACOLTATIVO - DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DAL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DELLA CONTROVERSIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - INFLUENZA SU DETTO CARATTERE - ESCLUSIONE.*
L'arbitrato previsto dal capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ha carattere facoltativo, non obbligatorio, atteso che la Competenza degli arbitri è suscettibile di deroga, in favore del giudice ordinario, sia su iniziativa dell'attore, mediante proposizione della domanda davanti a detto giudice, sia su iniziativa del convenuto, mediante notificazione, dopo la richiesta di arbitrato della controparte, della propria Determinazione sulla scelta di quel giudice (artt. 43 e 47 del citato decreto). Tale principio non trova eccezione in relazione alla decorrenza o meno del termine di sessanta giorni dal provvedimento definitivo della controversia in Sede amministrativa, il quale spiega rilievo solo al diverso fine della proponibilità o meno della domanda, senza alcuna incidenza sulla suddetta possibilità di deroga. (V. 3852/78, mass. N. 393419).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)