Sez. 1, Sentenza n. 4228 del 20/06/1983 (Rv. 429154 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE - APPALTO CON ENTE PUBBLICO DIVERSO DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - CLAUSOLA DEL CAPITOLATO SPECIALE CONTENENTE L'OBBLIGO DELLA DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AD ARBITRI - PREVALENZA SULLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE EX D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - CONSEGUENZA - COMPETENZA ESCLUSIVA ED INDEROGABILE DEGLI ARBITRI - CONFIGURABILITÀ - COLLAUDO OVVERO DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - CLAUSOLE COMPROMISSORIE - APPALTO CON ENTE PUBBLICO DIVERSO DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - CLAUSOLA DEL CAPITOLATO SPECIALE CONTENENTE L'OBBLIGO DELLA DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE AD ARBITRI - PREVALENZA SULLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO GENERALE EX D.P.R. N. 1063 DEL 1962 - CONSEGUENZA - COMPETENZA ESCLUSIVA ED INDEROGABILE DEGLI ARBITRI - CONFIGURABILITÀ - COLLAUDO OVVERO DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Con riguardo ad appalto di opera pubblica, stipulato con ente pubblico diverso dalle amministrazioni dello stato, la clausola del capitolato speciale, che preveda in via obbligatoria la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto, prevale sul generico richiamo alle Disposizioni del capitolato generale per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (il cui art. 47 contempla l'arbitrato in via facoltativa rispetto all'Azione davanti al giudice ordinario), e comporta che le suddette controversie sono in via esclusiva ed inderogabile devolute agli arbitri medesimi, mentre resta a tal fine irrilevante la circostanza dell'intervenuto collaudo, così come dell'eventuale decorso del termine di sessanta giorni dalla definizione della controversia in Sede amministrativa, che può incidere sulla proponibilità della relativa domanda, ma non fa venir meno il vincolo discendente dalla clausola compromissoria. (V 1638/82, mass n 419470; (V 5263/81, mass n 416021).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 46, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)