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Sez. L, Sentenza n. 6389 del 01/12/1981 (Rv. 417188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - FUNZIONE - AZIONE DIRETTA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - FUNZIONE CAUTELATIVA - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - FUNZIONE - AZIONE DIRETTA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - FUNZIONE CAUTELATIVA - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*

Mentre l'art. 2116 cod. civ. prevede un'Azione risarcitoria per la perdita totale o parziale della pensione che presuppone l'avvenuta prescrizione del diritto dell'istituto assicuratore ed il rifiuto dell'adempimento della prestazione dovuta e quindi tende a reintegrare la lesione personale subita dal lavoratore per effetto della inadempienza contributiva, l'Azione diretta all'adempimento dello Obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi dovuti mira a prevenire che, per effetto dell'irregolarità contributiva e del successivo eventuale decorso del termine prescrizionale in danno dell'ente assicuratore, divenga inoperante il principio dello automatismo delle prestazioni previdenziali contemplato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969. Tale seconda Azione, che tende a prevenire un danno futuro ed ha perciò funzione cautelativa, è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria, che non resta sospesa in pendenza del rapporto di lavoro e inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente viene a conoscenza della mancata osservanza dell'Obbligo assicurativo. (V 1926/79, mass n 398321; (V 1744/75, mass n 375385; (V 1304/71, mass n 351496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)