Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010 (Rv. 612770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Esclusione ai sensi dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 - Procedimenti di opposizione all'esecuzione - Interpretazione - Inclusione di tutte le opposizioni in materia esecutiva - Necessità - Intervento riformatore recato dalla legge n. 52 del 2006 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche a seguito della novella recata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, la sospensione anzidetta continua a non trovare applicazione (art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) a tutte le opposizioni in materia esecutiva, alla stregua della interpretazione dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato dal predetto art. 3), al quale deve attribuirsi portata omnicomprensiva là dove dispone che detta sospensione non riguarda i "procedimenti di opposizione all'esecuzione", tra i quali resta incluso, pertanto, anche quello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., la cui tipicità era apprezzabile anche nel regime previgente ed è stata soltanto ribadita dalla novella anzidetta.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)