diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 (Rv. 620864 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicabilità alle cause di opposizione all'esecuzione - Esclusione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 n. 742, e dell'articolo 92 del r.d. n. 12 del 1941 n. 12 - Giudizio di cassazione - Assimilazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice "a quo" - Rilevanza ai fini dell'individuazione del regime di impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620864-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)