Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 20/02/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 239352 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Oblazione speciale - Conseguenze pericolose del reato eliminabili dal contravventore - Rilascio autorizzazione - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, comma terzo, cod. pen..
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)