Sez. 5, Sentenza n. 4101 del 22/03/2002 (Rv. 553191 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Proposizione nei confronti dell'ufficio finanziario periferico, anziché del Ministero delle finanze - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Notificazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Irrilevanza - Costituzione in giudizio del Ministero delle finanze - Sanatoria del vizio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, proposto dal contribuente nei confronti dell'ufficio periferico dell'Amministrazione, anziché nei confronti del Ministero delle finanze, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 1, del codice di procedura civile (applicabile nel processo tributario in assenza di norme derogatorie, ex art. 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per erronea indicazione della parte contro cui il ricorso stesso è proposto, senza che assuma rilevanza in contrario la circostanza che la notificazione sia avvenuta presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto solo al ricorso occorre fare riferimento per l'individuazione delle parti. Nè possono riconoscersi effetti sananti alla costituzione in giudizio del Ministero delle finanze, circostanza da ritenersi irrilevante in presenza di un vizio derivante dalla errata individuazione della parte (ufficio periferico anziché Ministero).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)