Sez. 1, Sentenza n. 5873 del 24/03/2004 (Rv. 571472 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Accertamento a mezzo apparecchiatura elettronica - Legittimità - Condizioni - Documentazione fotografica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ad accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo apparecchiatura denominata "Telelaser".
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l'art. 142 cod. str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l'art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato - in quanto l'attestazione dell'organo di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 142, comma 9, cod. str. rilevata a mezzo apparecchiature elettronica telelaser mod. LTI 20/20).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 345), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 345, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)