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Sez. L, Sentenza n. 7548 del 21/12/1983 (Rv. 432145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - LICEITÀ EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PREVISTI DA DETTE LETTERE - SUSSISTENZA DEI MEDESIMI - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ DELLA PREDETTA STIPULAZIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELL'INTENTO FRAUDOLENTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - LICEITÀ EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PREVISTI DA DETTE LETTERE - SUSSISTENZA DEI MEDESIMI - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONFIGURABILITÀ - ILLEGITTIMITÀ DELLA PREDETTA STIPULAZIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELL'INTENTO FRAUDOLENTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*

Il giudice del merito, nel valutare - in fatto - se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione dei contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che la sussistenza dei requisiti anzidetti, e, in particolare, la caratteristica della soggezione dell'attività cantieristica a fluttuazioni che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi, costituisce una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova. Pertanto, in tale settore - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge - la stipulazione dei contratti a tempo determinato, cui il termine è stato validamente apposto ai sensi delle lettere citate, non può essere ritenuta illegittima ove non sia dimostrata - da parte del lavoratore sul quale grava il relativo Onere - la sussistenza dell'intento fraudolento menzionato dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della stessa legge. (V 3223/83, mass n 428123; (V 2022/80, mass n 405659; (Conf 6408/83, mass n 431149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)