Sez. 2, Sentenza n. 969 del 17/02/1981 (Rv. 411493 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA DEL DIFENSORE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA DEL DIFENSORE.*
La responsabilita del professionista per i danni causati dalla sua attivita professionale deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento di tale attivita e, in particolare al dovere di diligenza il quale, a norma dell'art 1176 cod civ, deve adeguarsi alla natura dell'attivita esercitata. Pertanto, il professionista e responsabile verso il cliente, nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilita contrattuale anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioe per quelli che implicano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta, tale responsabilita e attenuata, restando limitata, a norma dello art 2236 cod civ, al dolo e alla colpa grave. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello aveva correttamente escluso - per difetto di colpa - la responsabilita del difensore di ufficio, che non aveva dato comunicazione all'imputato - avvocato ricorrente per Cassazione - dell'avviso ricevuto ex art 533 cod proc pen, sul presupposto della insussistenza dell'Obbligo di tale comunicazione. (Conf 1441/79, mass n 397764; (Conf 6141/78, mass n 395967).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)