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Sez. 1, Sentenza n. 20452 del 21/10/2005 (Rv. 583854 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita - Giudizio "ex" art. 2932 cod. civ. instaurato dal promissario acquirente - Sentenza di primo grado costitutiva degli effetti del contratto non concluso - Appello - Motivi - Esercizio della facoltà del curatore del fallimento del promittente venditore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Preclusione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583854-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

La facoltà di opzione del curatore del fallimento del promittente venditore per lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita non ancora eseguito può essere esercitata anche nel giudizio di appello contro la sentenza che abbia disposto l'esecuzione specifica del contratto preliminare su istanza del promissario acquirente, non ostandovi, in contrario l'art. 345 cod. proc. civ., che disciplina l'attività processuale della parte, tenuto conto che la manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto è attività di natura sostanziale, indipendentemente dalla sede nella quale sia resa, non potendo ritenersi impedito l'esercizio di detta facoltà dalla sentenza di primo grado, inidonea a produrre l'effetto traslativo, sia perchè (come nella specie) pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, sia perchè detto effetto, in considerazione della natura costitutiva della pronuncia, si produce soltanto con il suo passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)