Sez. 1, Sentenza n. 3867 del 30/03/2000 (Rv. 535189 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita - Giudizio ex art. 2932 cod. civ. instaurato dal promissario acquirente - Sentenza non definitiva costitutiva degli effetti del contratto non concluso - Appello - Motivi - Esercizio della facoltà del curatore del fallimento del promittente venditore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Preclusione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
La facoltà di opzione del fallimento della società promittente venditrice per la risoluzione dei contratti preliminari di compravendita non ancora eseguiti può essere esercitata anche nel giudizio di appello contro la sentenza non definitiva che abbia disposto l'esecuzione specifica dei contratti preliminari su istanza dei promissari acquirenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)