Sez. U, Sentenza n. 518 del 06/02/1978 (Rv. 389823 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - RAPPORTI DI LAVORO TRA ORGANI MILITARI ED UFFICI CIVILI DELLA NATO E DIPENDENTI ASSUNTI ED UTILIZZATI IN ITALIA - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - RAPPORTI DI LAVORO TRA ORGANI MILITARI ED UFFICI CIVILI DELLA NATO E DIPENDENTI ASSUNTI ED UTILIZZATI IN ITALIA - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 8 dell'accordo fra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, reso esecutivo con DPR 18 settembre 1962 n 2083, nonche della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva con legge 30 novembre 1955 n 1335, i rapporti di lavoro instaurati da organi militari ed uffici civili della NATO (nella specie, quartier generale delle forze terrestri alleate del Sud Europa con Sede in Verona), con dipendenti assunti ed impiegati nel territorio dello stato italiano, per il soddisfacimento di esigenze meramente materiali, o per il procacciamento di beni e servizi necessari ad esigenze organizzative (cosiddetto personale civile 'a statuto localè), hanno natura privatistica, con la conseguenza che le controversie ad essi inerenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario italiano, in contraddittorio delle parti dei relativi rapporti, e senza che insorga necessita di integrare il contraddittorio medesimo nei confronti dell'amministrazione degli affari esteri. (V 400/77, mass n 383946; (V 355/77, mass n 383898; (V 2054/76, mass n 380881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 9, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)