Sez. U, Sentenza n. 400 del 27/01/1977 (Rv. 383946 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - PERSONALE CIVILE - RAPPORTI DI LAVORO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - NATO - PERSONALE CIVILE - RAPPORTI DI LAVORO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Al fine di stabilire se il giudice italiano abbia giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro instaurati fra gli organismi della NATO e i cittadini degli stati di soggiorno, occorre distinguere tra dipendenti assunti a statuto internazionale NATO, per la realizzazione dei fini d'istituto dell'ente internazionale a determinate condizioni normative e retributive previste dallo apposito protocollo internazionale, e dipendenti assunti a statuto locale, per sopperire a particolari fabbisogni locali, distinti dai compiti d'istituto dell'ente, anche se trattasi di un'attivita rivolta al procacciamento dei mezzi o all'approntamento dei servizi necessari per la realizzazione dei predetti compiti. In base a tale criterio di discriminazione - accolto dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n 1335 - solo l'attivita interna di organizzazione degli uffici militari rientra nella sfera del diritto pubblico e rimane sottratta alla giurisdizione italiana, mentre ne restano esclusi i contratti e, in genere, i rapporti posti in essere da organi militari e da uffici civili della NATO con i privati, dai quali esuli ogni elemento di sovranita, anche se si tratti di attivita negoziale - a livello impiegatizio o meno - che mira al procacciamento di mezzi e servizi per l'attuazione di compiti propri degli organi della NATO. (nella specie e stata affermata la giurisdizione italiana sul rapporto d'impiego costituito dalla united states naval support activity con un cittadino italiano addetto all'ufficio contratti; contratti che non si riferivano all'organizzazione generale della NATO, ma riguardavano il procacciamento di mezzi e servizi da utilizzare per l'attuazione dei compiti proprio dell'attivita svolta dall'ente datore di lavoro). (V 2054/76, mass n 380881).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 19/06/1951 num. 9, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)