Sez. U, Sentenza n. 2054 del 05/06/1976 (Rv. 380881 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - AIUTANTE DEL CONSULENTE LEGALE DELLA NATO IN ITALIA - PRESTAZIONI SUBORDINATE - RETRIBUZIONE NON TABELLARE - INCARICO AMMINISTRATIVO NON PERMANENTE - DIPENDENTE 'A STATUTO INTERNAZIONALÈ - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - AIUTANTE DEL CONSULENTE LEGALE DELLA NATO IN ITALIA - PRESTAZIONI SUBORDINATE - RETRIBUZIONE NON TABELLARE - INCARICO AMMINISTRATIVO NON PERMANENTE - DIPENDENTE 'A STATUTO INTERNAZIONALÈ - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
Colui che in Italia lavori quale aiutante del consulente legale dell'organizzazione militare NATO effettuando le prestazioni in posizione di subordinazione (retribuzione fissa e periodica, orario di lavoro, soggezione alle direttive del datore di lavoro) anziche in contract of retainer (contratto di clientela, ossia in posizione autonoma), ma senza essere remunerato in base alle tabelle salariali stabilite dall'organizzazione stessa, e senza espletare un incarico amministrativo a carattere permanente, non rientra fra il personale 'a statuto internazionalè, ossia assunto per esplicare un'attivita (pubblicistica) di realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, e percio sottratto alla giurisdizione dello stato ospitante, ma rientra nel personale necessario al procacciamento, attraverso un'attivita privatistica, di beni e servizi occorrenti alla detta attivita pubblicistica, onde il suo rapporto di lavoro e soggetto alla giurisdizione italiana. Cio secondo la bipartizione stabilita per il personale civile della NATO dall'art 8 dell'accordo concluso a Parigi il 26 luglio 1961 tra il governo italiano e il comandante supremo alleato in Europa (reso esecutivo con DPR n 2083 del 1962), in esecuzione dell'art 16 del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari (firmato a Parigi il 28 agosto 1952 e reso esecutivo con legge n 1338 del 1955). (V 3803/74, mass n 372326; (V 1653/74, mass n 369830; (V 467/64).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 01/08/1949 num. 465, Legge 30/11/1955 num. 1338, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)