Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005 (Rv. 582801 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Relativa a trattamento sanitario - Intervento della legge n. 210 del 1992 - Permanente invocabilità della responsabilità da parte del privato - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari si possono verificare (come chiarito da Corte Cost. n. 226 del 2000) tre diverse situazioni, cioè: a) il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove ne ricorrano le condizioni; b) il diritto ad un equo indennizzo, discendente direttamente dall'art. 32 della Costituzione in relazione all'art. 2, qualora si tratti di danno, non derivante da fatto illecito, che sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; c) il diritto, ove ne sussistano i presupposti a norma dell'art. 2 e dell'art. 38 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale, che sono disponibili dal legislatore nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri assistenziali. L'intervento della legge n. 210 del 1992, la cui disciplina è espressione di tale ultima ipotesi, non ha escluso la possibilità che, nel caso in cui ricorrano gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il privato possa agire invocando la responsabilità aquiliana (nell'affermare tale principio la Suprema Corte ha espressamente lasciato impregiudicata, in quanto non proposta dal ricorso oggetto di decisione, la questione se il diritto al risarcimento ed il diritto all'indennità "ex lege" citata siano alternativi ovvero cumulativi, e, in questo secondo caso, entro quali limiti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Legge 25/10/1992 num. 210 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)