Sez. L, Sentenza n. 8907 del 04/06/2003 (Rv. 563886 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post - trasfusionale - Diritto all'assegno "una tantum" previsto per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ex art. 2, comma secondo, della legge n. 210 del 1992, per il periodo precedente la emanazione della stessa legge - Esclusione - Fondamento - Richiamo alle sentenze n. 226 e n. 423 del 2000 e all'ordinanza n. 522 del 2000 della Corte costituzionale.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, disciplinati dalla legge n. 210 del 1992, e dalla successiva legge n. 238 del 1997, la previsione di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo antecedente la entrata in vigore della citata legge n. 210 del 1992, sotto forma di assegno "una tantum", previsione contenuta nell'art. 2, comma secondo, della stessa legge, non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post - trasfusionale, in quanto il predetto comma secondo dell'art. 2 espressamente limita il beneficio di cui si tratta ai soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 226 e 423 del 2000, e con la ordinanza n. 522 del 2000.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)