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Sez. 2, Sentenza n. 4879 del 03/10/2000 Cc. (dep. 14/12/2000) Rv. 217595 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Valutazione degli indizi di colpevolezza - Nel caso di condanna in primo grado già pronunziata - Esclusione - Obbligo di valutare il pericolo di commissione di reati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217595-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

Il giudice del riesame, quantunque non possa più valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza se il ricorrente ha già subito, in ordine ai fatti, condanna di primo grado, deve comunque motivare in ordine alle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. (concreto pericolo di commissione di gravi delitti), specialmente quando il fatto considerato risale addietro nel tempo e nel periodo precedente al giudizio il prevenuto non ha commesso ulteriori crimini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)