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Sez. 1, Sentenza n. 8926 del 20/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218222 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Rivalutabilità in sede di giudizio cautelare dopo condanna anche non definitiva - Limiti.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218222-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Una volta intervenuta condanna, anche non definitiva, la possibilità, nei confronti dell'imputato, di valutare in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza residua soltanto nei limiti della prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la rivalutabilità del profilo meramente indiziario di un quadro di risultanze già apprezzato, nella sua più ampia e rigorosa estensione, propria delle prove, da parte del giudice che le ha acquisite nella sede, massimamente garantita, del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)