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Sez. 6, Sentenza n. 2667 del 07/07/1999 Cc. (dep. 26/08/1999) Rv. 215265 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Cose di cui è prevista la confisca a norma del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 - Adottabilità da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215265-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo a norma dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, a prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca non adottata nel procedimento di cognizione, è comunque da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra una misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito" (art. 321 cod. proc. pen.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al comma quarto, le generali previsioni dell'art. 321 cod. proc. pen. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento "in corso". Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare; tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un "fumus" di responsabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)