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Sez. 6, Sentenza n. 33964 del 02/05/2005 Cc. (dep. 22/09/2005) Rv. 232575 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cose di cui è prevista la confisca a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1991, n. 306 - Sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. - Adottabilità del sequestro da parte del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232575-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., considerato che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 356), e che pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)